Reato tributario e mancata compilazione quadro RW

Con la sentenza n. 20649 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la sanzione amministrativa per l’omessa compilazione del quadro RW non può, da sola, costituire il presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

Secondo la Corte, il quadro RW è uno strumento di monitoraggio fiscale volto alla mera comunicazione di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero. Ne consegue che la relativa omissione non integra un’evasione d’imposta e che le sanzioni amministrative irrogate in tali casi non sono collegate a una preesistente obbligazione tributaria per imposte sui redditi o IVA, requisito essenziale per l’integrazione del reato.

Nel caso esaminato, era stato disposto un sequestro preventivo per equivalente in relazione a una sanzione di oltre 1,7 milioni di euro prevista dall’art. 5 del D.L. 167/1990, ma i giudici ne hanno disposto l’annullamento: mancando un debito tributario in senso proprio, non ricorrevano i presupposti per l’art. 11.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 19660/2012, 28077/2024, 14007/2018, 35983/2020), chiarendo che il reato di sottrazione fraudolenta è configurabile solo in presenza di:

  • un’obbligazione tributaria relativa a imposte sui redditi o IVA, ovvero a interessi o sanzioni connesse a tali imposte;
  • atti dispositivi fraudolenti idonei a ostacolare l’azione di riscossione.

Pertanto, anche una condotta fraudolenta, se finalizzata a sottrarsi al pagamento di sole sanzioni amministrative riferite a obblighi dichiarativi (come il quadro RW), non integra il reato in esame.

 

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