Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il Tribunale di Milano è intervenuto sull’interpretazione di una clausola statutaria relativa alla destinazione degli utili, chiarendo che la stessa non attribuisce ai soci un diritto automatico alla distribuzione degli utili risultanti dal bilancio in assenza di una specifica deliberazione assembleare.
Secondo i giudici milanesi, una diversa lettura renderebbe superflua la delibera dell’assemblea chiamata a destinare l’utile a dividendo, mentre tale deliberazione resta imprescindibile quale atto idoneo a trasformare l’utile, quale componente del patrimonio sociale, in un diritto individuale del socio alla percezione del dividendo. La clausola statutaria in esame esprime dunque un favore per la distribuzione degli utili, che si traduce esclusivamente in un aggravamento dell’onere motivazionale qualora l’assemblea opti per il loro accantonamento o reinvestimento.
Nel ricostruire il corretto riparto di competenze, il Tribunale richiama il ruolo degli amministratori nella redazione del progetto di bilancio e nella formulazione della proposta di destinazione dell’utile, evidenziando tuttavia come l’approvazione del bilancio e la decisione finale in ordine alla distribuzione spettino inderogabilmente all’assemblea dei soci. Quest’ultima conserva il potere di approvare, respingere o modificare la proposta, senza che una modifica della destinazione implichi la necessità di riformulare la proposta o di riapprovare il bilancio, secondo quanto già chiarito da Assonime (Caso n. 5/2023).
A fondamento di tale assetto si colloca l’art. 2433, comma 1, c.c., che attribuisce all’assemblea che approva il bilancio la competenza esclusiva in materia di distribuzione degli utili. La norma, di natura imperativa, è volta a garantire la prevalenza dell’interesse della società, dei creditori e della compagine sociale nel suo complesso rispetto all’interesse individuale del singolo socio alla immediata percezione di un ritorno economico.
La decisione assembleare si pone, quindi, come momento di passaggio tra il concetto di utile e quello di dividendo. L’accertamento dell’utile mediante l’approvazione del bilancio costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo, che richiede un’ulteriore deliberazione dei soci, chiamati a valutare se destinare l’utile al rafforzamento patrimoniale della società o procedere, in tutto o in parte, alla distribuzione, nel rispetto dei limiti di buona fede e del divieto di abuso della maggioranza.
Tale impostazione distingue nettamente la disciplina delle società di capitali da quella delle società di persone, nelle quali il diritto del socio alla percezione degli utili sorge automaticamente con l’approvazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 2262 c.c. Ne deriva che, prima della delibera di distribuzione, il socio di società di capitali vanta una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile, e non un vero e proprio diritto al dividendo, configurabile solo a seguito della relativa statuizione assembleare.
Il Tribunale sembra infine valorizzare anche il profilo esecutivo della distribuzione, desumibile dal coordinamento tra i commi primo e secondo dell’art. 2433 c.c., evidenziando come i dividendi possano essere corrisposti solo se effettivamente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato.
In conclusione, il diritto del socio al dividendo risulta subordinato al duplice presupposto dell’esistenza di un utile accertato in bilancio e di una deliberazione assembleare che ne disponga la distribuzione, evitando che un automatismo distributivo alteri l’equilibrio dei poteri tra organo amministrativo e organo assembleare.
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