La sentenza del Tribunale civile di Bari del 23 gennaio 2026 – resa nel noto contenzioso relativo al dissesto della ex Banca Popolare di Bari – ha riportato al centro del dibattito la portata applicativa del nuovo art. 2407, comma 2, c.c., nella parte in cui introduce un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito.
Al di là dell’imponente condanna risarcitoria (circa 122 milioni di euro, in solido con gli amministratori e la società di revisione), l’interesse sistematico della decisione risiede nella presa di posizione in ordine alla retroattività del limite risarcitorio nei giudizi pendenti.
La pronuncia barese si colloca in dichiarata controtendenza rispetto ai primi arresti della Corte di Cassazione intervenuti il giorno precedente (22 gennaio 2026), che hanno escluso l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina. Il Tribunale di Bari, invece, conferma l’orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso foro, ritenendo che il nuovo limite possa trovare applicazione anche nei procedimenti in corso, pur in assenza di una espressa previsione di retroattività. La divergenza non è meramente esegetica, ma incide direttamente sulla quantificazione del rischio patrimoniale dei componenti degli organi di controllo.
Il ragionamento dei giudici pugliesi si sviluppa su un doppio binario. Da un lato, viene ricordato come l’applicazione immediata ai giudizi pendenti costituisca regola per le norme processuali. Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., pur incidendo su un profilo sostanziale, viene considerato norma “latamente processuale” nella misura in cui introduce un criterio legale di quantificazione del danno. Dall’altro lato, anche a voler qualificare la disposizione come sostanziale, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di irretroattività – sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – impedisce alla legge nuova di incidere sul fatto generatore della responsabilità, ma non sugli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico preesistente.
La distinzione è centrale:
- il fatto illecito resta disciplinato dalla normativa vigente al momento della sua commissione
- la liquidazione del danno, invece, è attività che si compie nel tempo dell’accertamento giudiziale e, come tale, è governata dalla legge vigente al momento della decisione.
Un ulteriore passaggio di rilievo attiene alla qualificazione del limite quale elemento strutturale del credito risarcitorio.
Secondo il Tribunale di Bari, il nuovo tetto massimo non costituisce una mera eccezione in senso stretto rimessa alla disponibilità della parte convenuta, ma incide direttamente sull’an debeatur e sul quantum debeatur, imponendo al giudice di tenerne conto anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio. Si tratta di una impostazione che rafforza la natura “oggettiva” del limite e che, se confermata, comporta rilevanti conseguenze in termini di strategia difensiva e di gestione del contenzioso.