Responsabilità del terzo e banca rotta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3834 depositata il 29 gennaio 2026, è tornata ad affrontare il tema della responsabilità del soggetto estraneo nell’ambito dei reati di bancarotta societaria, soffermandosi in particolare sui presupposti soggettivi necessari per configurare il concorso del terzo nella bancarotta per distrazione. È noto che i reati fallimentari qualificati come “propri” possono essere commessi soltanto dai soggetti indicati dalla legge – oggi dall’art. 329 del Codice della crisi, già art. 223 della legge fallimentare – e dunque, tipicamente, dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità che un soggetto esterno alla compagine societaria risponda a titolo di concorso, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 110 c.p.

La decisione in commento prende le mosse da un procedimento nel quale un partner commerciale di una società poi fallita era stato accusato di aver cooperato con l’amministratore nella distrazione di risorse societarie, mediante una serie di operazioni che avevano condotto al pagamento di somme rilevanti, ritenute prive di valida giustificazione economica. L’addebito nei confronti del terzo si fondava sull’asserita attività di pressione e di supporto professionale esercitata nei confronti dell’amministratore al fine di ottenere il pagamento di crediti ritenuti non dovuti e, quindi, pregiudizievoli per la società e per la massa dei creditori. La Suprema Corte ribadisce, in linea con un orientamento consolidato, che il soggetto estraneo può concorrere nel reato dell’intraneus sia attraverso un apporto materiale sia mediante un contributo di natura morale, anche in assenza di un previo accordo criminoso. È sufficiente che egli sia consapevole di fornire un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica posta in essere dal soggetto qualificato. Non è quindi necessario che vi sia una pianificazione preventiva comune, né che l’amministratore agisca con dolo pienamente formato, potendo il concorso del terzo configurarsi anche in presenza di un’azione oggettivamente distrattiva.

Sul piano soggettivo, la Corte precisa che, per l’extraneus, il dolo consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno e nella consapevolezza che tale comportamento è idoneo a ledere gli interessi dei creditori. Non è invece richiesta la puntuale conoscenza dello stato di insolvenza o del dissesto, elemento che può assumere rilievo soltanto come indice sintomatico della rappresentazione del rischio arrecato alla garanzia patrimoniale. Anche per il soggetto esterno, del resto, l’elemento psicologico può assumere la forma del dolo eventuale, quando egli accetti consapevolmente il rischio che la propria condotta contribuisca a un depauperamento illecito del patrimonio sociale.

Nel caso concreto, tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta l’assoluzione pronunciata in appello. Dalla ricostruzione probatoria non era infatti emerso che il terzo fosse consapevole di concorrere a un’operazione distrattiva. Egli aveva agito per ottenere il soddisfacimento di un proprio credito e non risultavano elementi idonei a dimostrare che fosse a conoscenza di una situazione di grave difficoltà economica tale da rendere i pagamenti lesivi della par condicio creditorum. La circostanza che il credito fosse vantato nei confronti di un gruppo societario e che una diversa società del gruppo avesse assunto un’obbligazione di garanzia non è stata ritenuta, di per sé, indicativa della volontà di partecipare a una condotta penalmente rilevante. Secondo la Corte, appare fisiologico che, in contesti di gruppo, le garanzie siano prestate dall’entità dotata di maggiore solidità patrimoniale, e ciò non consente automaticamente di inferire la consapevolezza di arrecare un danno ingiustificato alla società coinvolta. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur non restringendo l’area del concorso del terzo nei reati fallimentari, ne delimita con rigore i confini soggettivi. L’azione del creditore volta a ottenere il pagamento di quanto ritiene dovuto non si traduce automaticamente in partecipazione alla bancarotta, occorrendo la prova di una effettiva rappresentazione del pregiudizio arrecato ai creditori sociali e dell’adesione consapevole a tale esito.

 

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